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STATUTO
  "FONDAZIONE ABILITY ENTE DEL TERZO SETTORE"
Articolo 1: Costituzione, sede, delegazioni

È costituita una fondazione denominata "Fondazione Ability Ente del Terzo Settore", con sede in Camponogara (VE).  La Fondazione potrà fare uso della denominazione in forma abbreviata "Fondazione Ability ETS". 

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità del la Fondazione , attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa. 

La denominazione della Fondazione, in qualunque modo formata, deve contenere I'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.  Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per Io svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate al Fondatore Promotore, ai Fondatori, Sostenitori, Lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto in essere con la Fondazione. 

Articolo 2: Scopi 

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare di integrazione sociale e di tutela dei diritti delle persone svantaggiate e con disabilità. La Fondazione sostiene e favorisce iniziative, anche di volontariato, rivolte all'assistenza delle persone svantaggiate e con disabilità, ai minori con disagio infantile e adolescenziale e alle Loro famiglie.

Articolo 3: Attività di interesse generale

La Fondazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere in favore di persone svantaggiate e con disabilità, di minori con disagio infantile e adolescenziale e delle loro famiglie o di terzi, sono le attività individuate dalle seguenti lettere elencate nell' art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017: 

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 commi I e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; 

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; 

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; 

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; 

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; 

I) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; 

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui a II' art. 2 comma 4, del decreto Legislativo recante  revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all' art. 1, comma 2, Lettera c) , della legge 6 giugno  2016, n. 106; 

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; 

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o  servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo. 

A tal fine, nel rispetto della normativa in merito vigente, la Fondazione potrà: 

  • sostenere La persona con disabilità e con disagio attraverso la progettazione e l' attuazione di iniziative atte a garantire l' apprendimento di tutte quel le autonomie necessarie per una vita sociale il più indipendente possibile;  

  • sostenere soggetti persone fisiche anche attraverso le loro famiglie interessate da situazioni di svantaggio fisico , psichico, economi co , sociale, disagio familiare valorizzandone le potenzialità abilitative attraverso la creazione di gruppi di solidarietà a II' interno dei quali trovare informazione e formazione;   

  • collaborare con le strutture scolastiche, ludico-sportive e altre associazioni non lucrative, favorendo I' introduzione e la diffusione di strategie di intervento educativo di dimostrata efficacia di stampo cognitivo-comportamentale-motorio;   

  • promuovere interventi e progetti di sensibilizzazione per la crescita di una cultura de II' inclusione sociale del soggetto persona fisica disabile e/o disagiato anche con l' organizzazione di eventi pubblici e/o privati anche in modalità telematica;   

  • diffondere una generalizzata preparazione sulla disabilità ad ogni livello della società attraverso corsi di formazione per operatori e volontari i cui destinatari saranno soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico,  economico, sociale, disagio familiare;   

  • partecipare e/o concorrere ad ogni progetto pubblico, privato o misto, di agevolazione della vita dei soggetti disabili e/o svantaggiati e dei loro familiari; 

  • gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi e alle attività;   

  • amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

  • promuovere e organizzare eventi culturali, mostre, seminari, corsi di formazione, manifestazioni convegni, incontri ed eventi in genere, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;

  • istituire premi e borse di studio. 

Articolo 4: Attività diverse

La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all’articolo 3, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi di legge, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto al L insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. 

Le attività diverse sono considerate strumentali quando sono finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali e lo svolgimento delle attività di interesse generale.

Articolo 5: Volontari

La Fondazione si può avvalere di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. 

TI volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e Le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. 

L' attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e  documentate per attività prestata, entro limiti massimi e  alle condizioni stabilite anche annualmente dal Presidente. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. 

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con I ente di cui è volontario o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. 

Non si considera volontario chi occasionalmente coadiuvi gli organi delIa Fondazione nello svolgimento delle loro funzioni.

TI tutto nei limiti e in rispetto a quanto previsto dall' art.

17 D.Lgs 117/2017. 

Articolo 6: Fondatore promotore e Fondatore

È Fondatore Promotore L' Associazione Famiglie e Abilità Percorsi di Crescita APS. 

Sono Fondatori coloro che, con tale qualifica, hanno sottoscritto l'atto costitutivo. 

Qualora venga a mancare per qualsiasi causa alcuno dei Fondatori, i Fondatori superstiti, con deliberazione comune adottata a maggioranza, dovranno designare uno o più  soggetti, persone fisiche od enti, destinato/ i a succedergli ne LI' esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto, di modo che il numero dei Fondatori non sia mai inferiore a cinque; e così in perpetuo. 

Nel caso in cui il Fondatore Promotore si estingua, il medesimo dovrà indicare il/i soggetto/ i che eserciterà le  prerogative a esso spettanti previste dal presente statuto

Articolo 7: Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori, nominati tali dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione , contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche  annualmente, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione ovvero con un ' attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali . Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione  raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività  partecipazione alla Fondazione. 

I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo  specifici progetti rientranti nell’ambito delle attività della Fondazione. 

I Sostenitori, a II atto di assunzione della qualifica, si impegnano al rispetto delle finalità, delle norme statutarie, delle determinazioni e degli indirizzi degli organi della fondazione. 

La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita, salvo quanto previsto dal successivo art. 8, in punto di recesso ed esclusione.

Articolo 8: Recesso ed esclusione

Il Consiglio di Amministrazione procede all’esclusione dei Fondatori e dei Sostenitori, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: 

  • inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;

  • condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

  • condotta incompatibile e/o in contrasto con gli ideali e le finalità promosse e perseguite dalla Fondazione;

  • comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali . 

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:   

  • trasformazione, fusione e scissione;

  • trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione; 

  • ricorso al mercato del capitale di rischio; 

  • estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; 

  • apertura di procedure di liquidazione;

  • fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. 

I Fondatori ed i Sostenitori possono ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 9: Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione: 

• il Consiglio di Amministrazione; 

• il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione; 

• il Comitato Scientifico, ove istituito;

• la Consulta;

• l'Organo di controllo.

È ufficio della Fondazione, ove nominato, il Direttore Generale.

Non può essere nominato membro degli organi della Fondazione, e se nominato decade dal suo ufficio, I'interdetto, l'inabilitato, il fallito, colui che è soggetto a procedura di amministrazione di sostegno e versi in condizioni in fatto incompatibili con I'assunzione della qualità di amministratore o chi è stato condannato ad una pena che importa I ' interdizione, anche temporanea, dai pubblici ufficio l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero è stato o è sottoposto a misura di prevenzione. 

Articolo 10: Consiglio di Amministrazione

Consiglio di Amministrazione   Composizione e competenze 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero  variabile di membri, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette).

La sua composizione sarà la seguente: 

a) 1 (un) membro nominato dal direttivo del Fondatore Promotore ; 

b) fino 4 ( quattro) membri nominati dai Fondatori con deliberazione comune adottata a maggioranza; 

c) fino a 2 (due) membri cooptati dai membri sub a) e sub b) con deliberazione comune adottata a maggioranza, scegliendoli anche tra i Sostenitori. 

II Presidente può individuare invitati, anche permanenti, alle riunioni del Consiglio, che vi partecipano con funzione  consultiva e senza diritto di voto, scegliendoli tra soggetti che reputi di utilità e prestigio per I' attività della Fondazione . 

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica  per 5 (cinque) esercizi e possono essere confermati .  

II membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere di chi arato decaduto dal Consiglio  stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio dovrà procedere alla cooptazione di altro/ i Consigliere/ i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio d' Amministrazione. Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a tre, il Consiglio si intende decaduto e deve essere ricostituito ai sensi del presente Statuto. 

II Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria e provvede alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.  

In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede a: 

 stabilire annualmente le linee generali dell attività della Fondazione, nell ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto; 

b) approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo; 

c) approvare l'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività della Fondazione; 

d) nominare, al proprio interno, il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione; 

e) nominare, ove opportuno, il Direttore della Fondazione, scegliendolo tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, scegliendolo anche tra soggetti esterni alla Fondazione; in sede di nomina, il Consiglio di Amministrazione ne definisce compiti, durata e natura dell incarico; 

f) istituire, ove opportuno, il Comitato Scientifico, al sensi dell' art. 12 del presente statuto; 

g) istituire comitati tecnici e consultivi in relazione a singoli progetti e/o settori di attività, stabilendone struttura, compiti e modalità di funzionamento, e procedendo alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto; 

h) stabilire i criteri per assumere la qualifica di Sostenitore e procedere alla relativa nomina; 

i) nominare l' Organo di Controllo ed il Revisore dei Conti della Fondazione, ai sensi delI' articolo 14 del presente  statuto; 

j) deliberare in ordine a II' accettazione di eredità, legati e contributi; 

k) deliberare eventuali modifiche statutarie; 

1) deliberare la trasformazione, La fusione o la scissione della Fondazione; 

m) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del suo patrimonio nel rispetto della disciplina recata dal D.Lgs 117/2017; 

n) svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto. 

Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Amministrazione può delegare, con propria deliberazione, parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri. 

II potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i  terzi ne erano a conoscenza 

 Convocazione e quorum 

TI Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso; in quest ultimo caso e in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà L' Organo di Controllo. 

Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei, da cui si possa desumere la prova dell avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per I'adunanza; in caso di necessità o urgenza motivata, 1a comunicazione può avvenire 1 (un) giorno prima della data fissata 

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, I'ora ed il luogo della seduta, che può essere presso la sede della Fondazione o in altro luogo stabilito nell' avviso di convocazione purché in Italia. 

II Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, ovvero dal consigliere più anziano d' età; all inizio della riunione, il presidente individua il segretario della stessa 

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione.  

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.  

Si ritengono valide Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione anche in assenza di precedente convocazione, a patto che sia presente I ' intero Consiglio di Amministrazione e I' organo di controllo e nessuno si opponga alla trattazione di quanto all ordine del giorno. 

Articolo 11: Presidente e Vice Presidente della Fondazione

I Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione sono nominati dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno, restano in carica per 5 (cinque) esercizi e possono essere confermati . 

II Presidente ha la legale rappresentanza del La Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità  amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.  II Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. 

II Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo, a tutti gli effetti di legge, statuto o deliberazioni degli organi della Fondazione 

Articolo 12: Comitato scientifico

Comitato Scientifico è istituito, ove opportuno, dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) , tutti nominati dal Consiglio di Amministrazione medesimo e scelti tra persone di comprovata esperienza e specchiata professionalità nei settori di interesse della Fondazione . 

I membri del Comitato Scientifico restano in carica 5  (cinque) esercizi, e possono essere confermati.  

AI Comitato Scientifico vengono illustrate le linee generali dell' attività della Fondazione, al fine di formulare pareri consultivi e proposte per posizionamento strategico,  attività, i programmi e gli obiettivi della Fondazione; il Comitato Scientifico cura i profili scientifici e di ricerca in ordine a II' attività della Fondazione e svolge una funzione  tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza. 

II Comitato Scientifico è convocato su iniziativa del Presidente della Fondazione, che lo presiede, con ogni mezzo idoneo che garantisca 1a prova della ricezione da parte del destinatario; la convocazione è ricevuta almeno cinque giorni prima di quello fissato per L' adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. 

II Comitato Scientifico si riunisce validamente qualunque sia il numero dei presenti; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti . 

È ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato Scientifico si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere  identificati e sia loro consentito di seguire 1a discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Articolo 13: Consulta

La Consulta è composta da un rappresentante del Fondatore Promotore, dai Fondatori e dai Sostenitori. Alla Consulta possono partecipare i membri del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, ove nominato , e  Organo di Controllo. 

La Consulta è luogo istituzionale di confronto ed analisi dell' attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni, allo scopo di favorire la più ampia condivisione degli indirizzi della Fondazione, e raccogliere  ogni contributo utile al perseguimento delle finalità della Fondazione . 

Alla Consulta vengono illustrati il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo approvati dal Consiglio diAmministrazione, nonché le linee programmatiche, il programma della stagione, le aree di intervento e di svil uppo dell' attività della Fondazione, i programmi scientifici, didattici e formativi.

La Consulta può formulare pareri e proposte utili al posizionamento della Fondazione ed al raggiungimento degli obiettivi, suggerendo metodi e percorsi.

La Consulta è convocata, almeno due volte all'anno, d'iniziativa dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento , da un Consigliere dal medes imo Presidente stabilmente individuato .

Per la convocazione non sono richieste formalità particolari  se non mezzi idonei, da cui si possa desumere la prova dell avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati  almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per I adunanza; in caso di necessità o urgenza motivata, 1a comunicazione può avvenire 3 (tre) giorni prima della data fissata. 

L'avviso di convocazione deve contenere: I' ordine del giorno, l'ora ed il Luogo della seduta, che può essere presso la sede della Fondazione o in altro luogo stabilito nell' avviso di convocazione purché in Italia. 

La Consulta è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, ovvero dal consigliere più anziano d' età; all inizio della riunione, il presidente individua il segretario della stessa 

Delle riunioni della Consulta è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la Consulta medesima e dal segretario della riunione. 

È ammessa la possibilità che le riunioni della Consulta si  tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro  consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati .

Articolo 14: Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti 

I Consiglio di Amministrazione nomina un organo di controllo, anche monocratico, che resta in carico per 5 (cinque) esercizi. Ai componenti dell organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.  

I componenti dell organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti . 

L'organo di controllo vigila sul l'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 , n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento . 

Sussistendo le condizioni di legge, esso può esercitare inoltre il controllo legale dei conti ove obbligatorio ovvero comunque Io decida il Consiglio di Amministrazione  nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. 

L organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell ' osservanza finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità di legge. II bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall' organo di controllo. 

I componenti dell organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere , anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull andamento delle operaz ioni sociali o su determinati affari. 

Qualora siano raggiunti i limiti previsti dall' art. 31 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione ove non ritenga di affidare, sussistendone Le condizioni di legge, a II organo di controllo anche la revisione legale dei conti, provvederà alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell' apposito registro, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del presente articolo. Detta nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell' art.17 del presente statuto.

Articolo 15: Fondo di dotazione

II Fondo di dotazione della Fondazione è quella parte di patrimonio che per volontà del soggetto conferente, per espressa destinazione da parte dei competenti organi della Fondazione ovvero per legge è intangibile ed indisponibile. Di detto fondo possono essere utilizzati unicamente le rendite e/o i frutti civili. 

II Fondo di dotazione non può avere valore inferiore a Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) .

Articolo 16: Risorse

La Fondazione trae le risorse economiche necessarie al perseguimento delle finalità nonché a L Lo svolgimento della propria attività: 

a) dai proventi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse della Fondazione; 

b) dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore Promotore, dai Fondatori e dai Sostenitori; 

c) da altri contributi pubblici e privati; 

d) da donazioni e lasciti testamentari 

e) dalle rendite patrimoniali; 

f) dall' attività di raccolta fondi. 

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dalla Fondazione al fine di finanziare Le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. 

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata continuativa, anche medi ante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ai sensi di legge. 

La Fondazione gestirà le proprie risorse in maniera efficace ed efficiente, garantendo la trasparenza, anche ai sensi delle norme tempo per tempo vigenti, ai fini di perseguire Io scopo di cui a II' articolo 2 e della realizzazione delle attività di interesse generale di cui all' art. 3. 

Articolo 17: Patrimoni destinati

II Consiglio di Amministrazione può istituire patrimoni destinati e dedicati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 244 7 —bis e seguenti del codice civile, cosi come fondi speciali destinati e vincolati alla realizzazione di progetti ovvero anche in relazione a procedure di finanziamento o autofinanziamento della Fondazione, anche con funzione di garanzia. In ogni caso, detti fondi potranno essere creati esclusivamente nell' ambito degli scopi della Fondazione, ed eventuali avanzi non potranno essere distribuiti . Detti Fondi speciali dovranno avere idonea rappresentazione nei documenti contabili e di bilancio della

Fondazione 

Articolo 18: Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.  

II Consiglio di Amministrazione approva entro il 30 novembre il bilancio preventivo dell' esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell esercizio decorso .

Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo entro il 30 giugno . 

II bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con I indicazione, dei proventi e degli oneri, dell ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, L andamento economico e gestionale dell ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.  

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell' art. 13 comma 2, del D.Lgs. 117/2017, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. 

II Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all' articolo 4 del presente statuto, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. 

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell' art. 14 comma I, del D . Lgs . 117/2017, il Consiglio di Amministrazione approverà il bilancio sociale, redatto ai sensi di legge.  Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell' art. 14 comma 2, del D. Lgs. 117 / 2017 , gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti dovranno essere in ogni caso pubblicati annualmente e tenuti aggiornati nel proprio sito internet.

Articolo 19: Libri obbligatori

Libri obbligatori  La Fondazione deve tenere :  

a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di -Amministrazione; 

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico, ove istituito; 

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Consulta; 

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell' Organo  di Controllo. 

I membri degli organi della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri, previa richiesta motivata inoltrata al Presidente . 

Articolo 20: Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, con determinazione del Consiglio  di Amministrazione, che individua anche il liquidatore ad altri enti del Terzo settore che svolgano finalità analoghe, previo parere positivo dell 'Ufficio di cui all articolo 45, comma 1 del D. Lgs . 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 21: Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano Le disposizioni del Codice del terzo Settore e del Codice  Civile, in quanto compatibili 

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